Nei giorni scorsi è stata modificata la Legge legge regionale n.29 del 1 luglio 1994 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio". Vediamo le modifiche: sono introdotti correttivi tenendo conto del nuovo ruolo delle Province e del relativo passaggio di competenze dalle Province alla Regione, che nell’ambito della legge regionale n. 15/2015 sono sfuggite al legislatore. Si prevede che sia la Regione e non le Province ad indicare agli ATC (Ambiti territoriali di caccia) e CA (Comprensori alpini) il numero massimo entro in cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie; vengono uniformati alla norma nazionale i contenuti del calendario venatorio mantenendo il riferimento all’indicazione del carniere stagionale; vengono armonizzati i contenuti dei commi 5 e 8 dell’articolo 34 l.r. 29/1994 e viene abrogato un adempimento che dovevano svolgere le Province quando avevano funzioni in materia di caccia. Viene definito, inoltre, il concetto di carrozzabilità delle strade per rendere più chiaro l’ambito di applicazione di precise disposizioni contenute nella norma regionale e nazionale in materia di esercizio dell’attività venatoria. Viene infine introdotta una sanzione (da 100 a 400 euro) per chiunque volontariamente compia azioni di sabotaggio all’esercizio venatorio, cagionando intenzionalmente l’interruzione della caccia o turbando il regolare svolgimento dell’attività venatoria.
"La norma,necessaria per adeguare le competenze al nuovo quadro istituzionale , con il venir meno delle deleghe alle Provincie, contiene due passaggi che possono risultare insidiosi per l’agricoltura. - afferma Cia Liguria - Il primo riguarda la modifica dell’articolo 36 "Controllo delle fauna selvatica", che nel ribadire il divieto al foraggiamento dei cinghiali introduce alcune eccezioni. Mentre sono condivisibili le opzioni del foraggiamento per favorire catture e/o abbattimenti selettivi e di controllo oltre al monitoraggio, riteniamo del tutto superfluo aver sancito lo strumento del foraggiamento dissuasivo, che rischia di trasformarsi in un vero e proprio boomerang, con il rischio concreto di favorire solo la riproduzione ed il mantenimento dei cinghiali".
"La seconda perplessità è sollevata dall’introduzione di sanzioni “per chi intenzionalmente interrompe o turba il regolare svolgimento dell’attività venatoria”. - continua Cia Liguria - Vorremmo sapere come viene interpretata la norma quando, ad esempio, il cane o anche il cacciatore, entra nel coltivo danneggiando il prodotto (per esempio le olive sulle reti) ed i proprietario arrabbiato reagisce reclamando i danni. Crediamo ed auspichiamo un utilizzo del buon senso e del rispetto, che spesso manca, specie nei confronto di chi lavora. In ultimo forse sarebbe stata utile una rapida consultazione delle Organizzazioni agricole o almeno del Comitato Faunistico regionale per un parere di merito".